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Numero Atti: 77426

Ultima Gazzetta Ufficiale del:
27 marzo 2024

Ultima Modifica:
28 marzo 2024

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Ministero della Salute

Decreto 11 novembre 2020

Piano nazionale per l'eliminazione e l'utilizzo dell'amalgama dentale (21A00940)

(G.U. Serie Generale , n. 42 del 19 febbraio 2021)

 
IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 sul mercurio e, in particolare, l'art. 10, paragrafo 3, a tenore del quale «Entro il 1° luglio 2019, ogni Stato membro definisce un Piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione»; Visti il considerando (21) del citato regolamento (UE) 2017/852 ove si prevede, tra gli altri, che l'uso dell'amalgama dentale dovrebbe essere eliminato gradualmente conformemente alla Convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013, e con i piani nazionali basati, in particolare, sulle misure di cui all'allegato A, parte II, della predetta convenzione. La Commissione dovrebbe valutare e redigere una relazione sulla fattibilita' dell'eliminazione graduale dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti dal presente regolamento e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; Visto, altresi', l'art. 19 del citato regolamento (UE) 2017/852 ove si prevede che entro il 30 giugno 2020, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'esito della sua valutazione per quanto concerne, tra l'altro, la fattibilita' di una graduale eliminazione dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti all'art. 10, paragrafo 3, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; Vista la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Minamata sul mercurio; Vista la Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare, l'art. 115, comma 1, lettere b) e d), che conservano allo Stato i compiti e le funzioni amministrative per l'adozione linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria relative ad attivita', laboratori, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, nonche' l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale; Visto il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2001, recante «Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2001, n. 261; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», e in particolare l'art. 2; Considerato che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi significativi nell'Unione europea nell'ambito della gestione del mercurio in seguito all'adozione della strategia e di numerose misure riguardanti le emissioni di mercurio e l'approvvigionamento, la domanda, l'uso nonche' la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio; Visto il decreto direttoriale del 21 gennaio 2019, a firma del Segretario generale del Ministero della salute, con il quale e' stato istituito il «Gruppo tecnico deputato alla stesura del Piano nazionale concernente le misure che si intende adottare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale», composto da esperti nella tematica specifica, rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; Dato atto che il citato gruppo tecnico ha ritenuto utile per il proprio lavoro udire in apposita riunione rappresentanti delle Associazioni professionali degli odontoiatri (ANDI-AIO-ADI), della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri (CAO nazionale), dell'Universita' (Collegio dei docenti universitari di disciplina odontostomatologica), dell'Industria di materiali dentari (UNIDI) e di Rappresentanti dei distributori di articoli odontoiatrici (ANCAD); Tenuto conto che, all'esito dei lavori svolti, il gruppo tecnico ha definito documento di «Piano nazionale per l'eliminazione dell'utilizzo dell'amalgama dentale», contenente le misure volte ad ottenere la progressiva dismissione dell'utilizzo di tale materiale; Ritenuto, altresi', necessario monitorare l'andamento della progressiva dismissione dell'utilizzo dell'amalgama dentale e la realizzazione di tutte le azioni previste dal piano; Ritenuto che la fissazione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea del presente atto, entro un mese dalla sua pubblicazione, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 2017/852, soddisfi l'obbligo di notifica alla Commissione dell'Unione europea, in conformita' alla direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, configurandosi la fattispecie di cui all'art. 5, paragrafo 1, di detta direttiva, che prevede che gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma o europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; Decreta: Art. 1 Adozione e divulgazione del piano 1. E' adottato il «Piano nazionale per l'eliminazione dell'utilizzo dell'amalgama dentale», che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. 2. Il Piano di cui al comma 1 e' reso disponibile sui portali istituzionali del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. 3. Il Piano di cui al comma 1 e' trasmesso dal Ministero della salute alla Commissione dell'Unione europea entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

										 
IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 sul mercurio e, in particolare, l'art. 10, paragrafo 3, a tenore del quale «Entro il 1° luglio 2019, ogni Stato membro definisce un Piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione»; Visti il considerando (21) del citato regolamento (UE) 2017/852 ove si prevede, tra gli altri, che l'uso dell'amalgama dentale dovrebbe essere eliminato gradualmente conformemente alla Convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013, e con i piani nazionali basati, in particolare, sulle misure di cui all'allegato A, parte II, della predetta convenzione. La Commissione dovrebbe valutare e redigere una relazione sulla fattibilita' dell'eliminazione graduale dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti dal presente regolamento e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; Visto, altresi', l'art. 19 del citato regolamento (UE) 2017/852 ove si prevede che entro il 30 giugno 2020, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'esito della sua valutazione per quanto concerne, tra l'altro, la fattibilita' di una graduale eliminazione dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti all'art. 10, paragrafo 3, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; Vista la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Minamata sul mercurio; Vista la Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare, l'art. 115, comma 1, lettere b) e d), che conservano allo Stato i compiti e le funzioni amministrative per l'adozione linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria relative ad attivita', laboratori, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, nonche' l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale; Visto il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2001, recante «Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2001, n. 261; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», e in particolare l'art. 2; Considerato che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi significativi nell'Unione europea nell'ambito della gestione del mercurio in seguito all'adozione della strategia e di numerose misure riguardanti le emissioni di mercurio e l'approvvigionamento, la domanda, l'uso nonche' la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio; Visto il decreto direttoriale del 21 gennaio 2019, a firma del Segretario generale del Ministero della salute, con il quale e' stato istituito il «Gruppo tecnico deputato alla stesura del Piano nazionale concernente le misure che si intende adottare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale», composto da esperti nella tematica specifica, rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; Dato atto che il citato gruppo tecnico ha ritenuto utile per il proprio lavoro udire in apposita riunione rappresentanti delle Associazioni professionali degli odontoiatri (ANDI-AIO-ADI), della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri (CAO nazionale), dell'Universita' (Collegio dei docenti universitari di disciplina odontostomatologica), dell'Industria di materiali dentari (UNIDI) e di Rappresentanti dei distributori di articoli odontoiatrici (ANCAD); Tenuto conto che, all'esito dei lavori svolti, il gruppo tecnico ha definito documento di «Piano nazionale per l'eliminazione dell'utilizzo dell'amalgama dentale», contenente le misure volte ad ottenere la progressiva dismissione dell'utilizzo di tale materiale; Ritenuto, altresi', necessario monitorare l'andamento della progressiva dismissione dell'utilizzo dell'amalgama dentale e la realizzazione di tutte le azioni previste dal piano; Ritenuto che la fissazione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea del presente atto, entro un mese dalla sua pubblicazione, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 2017/852, soddisfi l'obbligo di notifica alla Commissione dell'Unione europea, in conformita' alla direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, configurandosi la fattispecie di cui all'art. 5, paragrafo 1, di detta direttiva, che prevede che gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma o europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; Decreta: Art. 1 Adozione e divulgazione del piano 1. E' adottato il «Piano nazionale per l'eliminazione dell'utilizzo dell'amalgama dentale», che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. 2. Il Piano di cui al comma 1 e' reso disponibile sui portali istituzionali del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. 3. Il Piano di cui al comma 1 e' trasmesso dal Ministero della salute alla Commissione dell'Unione europea entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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