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ItaliaOggi - Numero 303   pag. 27  del 24/12/2020
diritto e fisco
Ordinanza del tribunale di Roma su una vicenda riguardante il rilascio di immobili

Sono illegittimi i dpcm anti-Covid

I dpcm anti Coronavirus adottati durante il lockdown sono illegittimi, in quanto un atto amministrativo non può limitare le libertà costituzionali

di Dario Ferrara





La sede del tribunale di Roma
La sede del tribunale di Roma

I dpcm anti-Coronavirus adottati durante il lockdown sono illegittimi, in quanto un atto amministrativo non può limitare le libertà costituzionali: scatta dunque l'ordinanza di rilascio dell'immobile, anche se con il Covid la società affittuaria che gestisce il punto vendita ha subito un notevole calo di fatturato. D'altronde la morosità della conduttrice è assodata, mentre con la normativa d'emergenza il legislatore ha ritenuto di non intervenire in rapporti fra privati come le locazioni, limitandosi a offrire sgravi fiscali ai conduttori colpiti dalla recessione economica. È quanto emerge dall'ordinanza pubblicata il 16 dicembre dalla sesta sezione civile del tribunale di Roma (giudice Alessio Liberati).

Causa efficiente

Il rilascio dell'immobile commerciale scatterà dal 16 marzo: l'opposizione non risulta fondata su prova scritta mentre sono escluse gravi ragioni che precludano il provvedimento. Non conta che «la grave crisi scaturita dalla pandemia» abbia «desertificato il centro storico delle nostre città», come deduce la conduttrice. Ora le parti hanno quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione. Il punto è che il dpcm resta un atto amministrativo che non può restringere le libertà fondamentali anche se a «legittimarlo» è un atto che invece ha forza di legge, mentre la parte che non lo impugna - osserva il giudice - diventa essa stessa causa delle conseguenze negative sulla piena fruibilità dell'immobile. Insomma: il giudice condivide «l'autorevole dottrina costituzionale» secondo cui è contraria alla Costituzione prevedere mediante decreti del presidenza del consiglio dei ministri norme generali e astratte, che peraltro limitano diritti fondamentali della persona.

Di più. Il primo decreto legge che ha «legittimato» il dpcm non fissava un neanche termine né tipizzava i poteri: conteneva un'elencazione a titolo d'esempio e consentiva così l'adozione di atti innominati, oltre a non stabilire le modalità di esercizio dei poteri.

Cura Italia satisfattivo

L'emergenza sanitaria, si legge poi nell'ordinanza, non è «di per sé condizione impediente in termini assoluti»: lo sono invece i provvedimenti adottati durante l'emergenza. È esclusa l'impossibilità di adempiere anche parziale, mentre il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti risulta soltanto «suppletivo e residuale»: «il magistrato non può correggere la volontà delle parti quand'anche le scelte di queste gli appaiano incongrue». E ciò benché, sottolinea il giudice, «secondo alcuni» la buona fede imporrebbe di «rivedere le condizioni del contratto». Con le misure straordinarie anti Sars-Cov-2, infine, il legislatore ha imboccato la strada del credito d'imposta per il conduttore senza un intervento generalizzato sui rapporti locatizi privati, mentre ad esempio è intervenuto in modo esplicito sugli impianti sportivi. Insomma: il bonus affitti non avrebbe senso se fosse possibile sospendere, ridurre o cancellare i canoni di locazione. Le parti hanno sei mesi per compiere il procedimento di mediazione.

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